Il Tribunale del Lavoro di Pavia ha accolto le richieste di una docente di essere trasferita in una scuola sita all’interno degli ambiti secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
A cura dell’Avv. Salvatore Russo
Una docente, immessa in ruolo nel 2015 ai sensi della Legge 107/2015, nel partecipare alle operazioni di mobilità, aveva presentato domanda di trasferimento (per l’a.s. 2016/2017) all’Ufficio Scolastico di competenza, chiedendo come “ambito di assegnazione” un ambito ricadente tra quelli scelti dalla docente stessa secondo una gradazione di specifiche preferenze, tutti ambiti collocati tra la Campania, il Molise e il Lazio. Nonostante le preferenze espresse, la docente veniva però assegnata ad un ambito della Lombardia mentre nelle province da lei indicate venivano trasferiti taluni docenti (senza alcuna precedenza) che vantavano un punteggio addirittura inferiore al suo.
La docente adiva le vie legali per sentir dichiarare il proprio diritto al trasferimento presso le province prescelte.
Il Tribunale del Lavoro di Pavia ha accolto, in via cautelare, le richieste della docente ordinando alla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola sita all’interno degli ambiti secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente sia il requisito del fumus bonis iuris sia quello del periculum in mora. Per quest’ultimo, in particolare, considerando apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito avrebbero potuto incidere significativamente su diritti della docente espressione di valori costituzionali, ossia il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, la tutela della maternità e dell’infanzia nonché il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare.
Nell'ordinanza si legge: “...il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di un figlio in età scolare, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare”.
L’assegnazione ad un ambito della Lombardia, infatti, non consentirebbe alla docente di viaggiare giornalmente tra il luogo della residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Lombardia), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due regioni.
Pertanto, secondo il Giudice, il mancato accoglimento della domanda della ricorrente, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare della docente.