La vexata quaestio del "salvaprecari" inizia nel 2009, annus horribilis per i precari della scuola travolti dalla famigerata "riforma Gelmini", quando il Legislatore decide di intervenire in favore di quanti, pur avendo prestato servizio a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche nel 2008/2009, si erano ritrovati letteralmente "tagliati fuori" dalla possibilità di stipulare la medesima tipologia di contratto per l'anno scolastico successivo a causa della "carenza di posti disponibili" diretta conseguenza di quella "razionalizzazione" voluta proprio dall'allora Ministro dell'Istruzione.

La Legge 167/2009, infatti, da subito fortemente contestata dall'ANIEF, aveva posto in essere una discussa forma di "tutela" nei confronti del personale scolastico precario prevedendo il loro inserimento in "liste prioritarie", meglio note come "liste salvaprecari", per garantire loro le assegnazioni "con precedenza assoluta" delle supplenze temporanee. Il MIUR decide, discostandosi dalla previsione normativa, di "restringere il campo" attraverso il DM n. 100/2009, prevedendo che potevano accedere al "salvaprecari" solo quei docenti che avessero prestato servizio nel 2008/2009 con supplenza di almeno 180 giorni "in un'unica istituzione scolastica".

La discriminazione odiosa e ingiustificata, denunciata dal sindacato ANIEF come non rispettosa del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della nostra Costituzione, ha ottenuto, ora, piena censura da parte del Tribunale di Milano, che con una chiara e puntuale sentenza ha dato ragione al nostro sindacato confermando che il MIUR era andato ben oltre la "ratio" della normativa primaria, adottando un criterio restrittivo ritenuto assolutamente "illegittimo" non ravvedendo nella determinazione del MIUR "elementi giuridici e logici" di sorta. La sentenza rileva, infatti, che la "restrizione" ad un'unica istituzione scolastica del servizio valutabile ai fini dell'inserimento nel "salvaprecari" e contenuta nel DM 100/2009 "appare contraria sia con il dato letterale che con la "ratio" della norma di rango primario contenuta nella L. 167/2009".

Il Tribunale di Milano, dunque, ha sposato in pieno le tesi dell'ANIEF convenendo che "una diversa interpretazione sarebbe del resto contraria con il principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'art. 3 Cost, e con il principio di ragionevolezza visto che un docente che svolga 180 giorni di supplenza presso un solo istituto scolastico, anche attraverso più contratti ("tramite proroghe o conferme contrattuali"), sarebbe preferito ad altro docente che svolga il medesimo o anche un numero superiore di ore di supplenza - come avvenuto nel caso di specie - con identico numero di contratti ma presso due o più istituzioni scolastiche". MIUR condannato, dunque, a sanare l'illegittimità nei confronti della nostra iscritta inserendola "ora per allora, negli elenchi prioritari" validi per la provincia di interesse e attribuendole i 12 punti spettanti, proprio ex. art. 1 L. n. 167/2009, in riferimento all'anno scolastico 2009-2010, "con effetto immediato". Condanna alle spese conseguente a carico del MIUR che dovrà pagare anche 1.400 € oltre accessori di lite.

Pubblicato il 10 luglio 2014