La Corte d'Appello di Torino, con cinque distinte sentenze di identico tenore, rigetta i ricorsi MIUR e ribadisce che "L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "ragioni oggettive", che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo".

Le ragioni addotte in Appello da MIUR sono state, dunque, ritenute dai Giudici senza "alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle "ragioni oggettive" nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato".

Pubblicato l'11 luglio 2014