Speciale Scuola

Il Tar di Palermo si è espresso su un ricorso contro il MIUR e l'USR della Sicilia per l'annullamento del provvedimento del dirigente di un istituto di istruzione secondaria superiore con il quale non veniva assegnata nessun'ora di sostegno scolastico ad un minore con grave disabilità.
Nel ricorso venivano chieste le seguenti misure: l'annullamento dei provvedimenti del MIUR che assegnavano all'istituto un numero insufficiente di insegnanti di sostegno; il riconoscimento del diritto del minore con grave disabilità ad essere assistito da insegnante di sostegno con rapporto 1/1 e per quelli a venire fino all'approvazione di un PEI che determini le ore di sostegno necessarie. Si chiedeva, altresì, il risarcimento del danno per il minore e i suoi genitori proprio per la mancata assegnazione del numero adeguato di ore di sostegno.

Una sentenza del Tar della Campania, dello scorso 3 novembre, stabilisce che 11 ore di sostegno a settimana sono troppo poche per un bambino affetto da autismo con connotazione di gravità.
Il dirigente scolastico, precedentemente, certificava l'assegnazione di sole 11 ore di sostegno all'alunno di una scuola primaria. I genitori del minore ritenendo insufficienti tale monte ore, presentavano ricorso presso il TAR di Napoli contro il Miur e contro l'istituto, chiedendo l'annullamento della nota con cui il dirigente scolastico certificava l'assegnazione delle 11 ore settimanali di sostegno per ottenere l'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica pari a 30 ore settimanali.

Il Giudice del Lavoro di Salerno, con sentenza n. 4216/2014 ha accolto il ricorso di 42 docenti appartenenti alla cosiddetta "Quota 96" stabilendo il loro diritto al collocamento in quiescenza a far data dal 1° settembre 2012 e, pertanto, riconoscendo la possibilità di applicazione, nel caso di specie, della normativa pensionistica precedente alla "Riforma Fornero" (D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).

Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 832/2014 per l'istituzione e l'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno tramite Tirocinio Formativo Attivo.

Con la Sentenza n. 277/2014, il Tribunale di Campobasso, in funzione del Giudice del lavoro, ha affermato che non è possibile rescindere il contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore precario in caso di rientro anticipato del titolare.