Il Giudice del Lavoro di Civitavecchia ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un dipendente che aveva lavorato in forza di molteplici contratti a tempo determinato e successive proroghe fin dal 1999. Lo stesso dipendente aveva, altresì, partecipato al bando di stabilizzazione del 2008, con la qualifica di operatore tecnico specializzato del comparto Sanità (BS).

A cura dell’Avv. Salvatore Russo

Un dipendente aveva convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale, nella qualità di proprio datore di lavoro, deducendo di aver stipulato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, in successione sin dal 1 ottobre 1999 senza soluzione di continuità. Tali contratti, secondo la ricostruzione fatta dal ricorrente risultavano, innanzitutto, essere illegittimi ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 4, d.lgs. 368/2001 nonchè della Direttiva 1999/70/CE e pertanto, lo stesso, reclamava il proprio diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o la conseguente condanna della ASL al risarcimento del danno. 

Il lavoratore chiedeva la condanna dell’azienda sanitaria a “stabilizzarlo” anche ai sensi della delibera ASL n. 1662 del 30 dicembre 2008, in quanto in possesso della categoria B del CCNL Sanità oltre che di quella economica BS. Il lavoratore chiedeva, quindi, la stipula di un contratto a tempo indeterminato a far data, quanto meno, dalla stessa data di “stabilizzazione” avvenuta in favore degli altri dipendenti della struttura.

Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale che contestava in toto le avverse pretese chiedendone, quindi, il rigetto.

Il Giudice, preliminarmente costatava come il diritto vantato dal dipendente si fondasse proprio sulla delibera dell’ASL n. 1662/2008 con la quale, dopo aver premesso che il personale elencato risultava in possesso dei requisiti di legge per la stabilizzazione (tre anni di servizio e reclutamento tramite prova selettiva), veniva deliberato di "stabilizzare e pertanto immettere in ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. I commi 519 e 558 l. n. 296/2006 e art. 3 commi 90 e 94 legge 244/2007, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i sotto elencati dipendenti con le rispettive qualifiche: [...]”. E’ appena il caso di evidenziare come tra l’elenco delle citate qualifiche vi fosse, in particolare, quella posseduta dal ricorrente.

Veniva, poi, evidenziato dal Giudice come "l'immissione in ruolo è subordinata all’autorizzazione rilasciata dal competente settore della regione Lazio". Ebbene, nel corso del giudizio, fu proprio la stessa ASL resistente a dar conto del verificarsi di tale condizione prevista, producendo una nota interna emessa dal medesimo datore di lavoro (Nota ASL Prot. 66197 del 4 giugno 2009), ove veniva appunto asserita l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio.

Secondo il ragionamento del Giudice, dunque, è apparso evidente come la delibera n. 1662/2008, unitamente all’autorizzazione della regione Lazio, abbiano determinato il sorgere di un diritto soggettivo in capo ai lavoratori ivi individuati come destinatari delle immissioni in ruolo, tra cui era compreso il ricorrente.

Il Giudice, inoltre, non ha ritenuto degna di pregio la difesa della Azienda resistente nella parte in cui era volta a sostenere l’impossibilità della stabilizzazione, con riferimento alla qualifica posseduta dal ricorrente, stante la necessità di procedere all'indizione di un pubblico concorso. Invero, il Giudice ha chiarito come non può non essere rilevato che il principio dell'assunzione tramite pubblico concorso involve tutte le posizioni lavorative alle dipendenze della pubblica amministrazione (e non solo la categoria BS) ma, nel caso di specie, la L. n. 296/2006 ha previsto la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni "purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge", categoria in cui rientra anche l'ipotesi - verificatasi con riferimento al ricorrente - della selezione con procedura di avviso pubblico.

Del resto, ha sottolineato il Giudice, “la delibera n. 1662 del 30.12.2008 aveva già valutato la sussistenza di tale presupposto per procedere alla stabilizzazione del ricorrente dando atto che "il personale dipendente sopra indicato è stato reclutato tramite Ufficio Provinciale del Lavoro ai sensi della Legge 56/87 ed hanno effettuato tutti una prova selettiva al momento dell'assunzione".

Pertanto, nel corso del giudizio, si è dedotto chiaramente, a seguito del rilascio della menzionata autorizzazione della Regione Lazio, così come previsto dalla delibera n. 1662, il diritto del ricorrente alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e non invece, come concretamente avvenuto nei fatti, alla proroga del contratto a tempo determinato in essere.

Alla luce delle considerazioni esposte, in sentenza veniva dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, in esecuzione proprio della delibera ASL n. 1662/2008. Di conseguenza, l’azienda sanitaria veniva condannata a provvedere alla stipula del relativo contratto con la qualifica prevista nella delibera e con decorrenza dal verificarsi della condizione prevista.