La Corte di Cassazione ha chiarito che, in ambito di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), il soggetto passivo dell'IRAP è la ASL; infatti, la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell'ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe; ne deriva che la comunicazione ai medici dell'esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all'IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l'onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.
A cura dell’Avv. Salvatore Russo
Con una precedente Sentenza, la Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma della Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lanciano, ha dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate dalla ASL, a titolo di IRAP, nei confronti di taluni medici ospedalieri e svolgenti attività libero professionale intramoenia (ALPI), ed ha condannato la ASL alla restituzione delle somme relative.
La citata Corte d’Appello aveva ritenuto che il reddito inerente l’ALPI fosse assimilabile al reddito da lavoro dipendente, e che il soggetto passivo dell’IRAP sarebbe dovuta essere esclusivamente l’Azienda Sanitaria Locale, che, non potendo sopportare costi per l’ALPI, avrebbe dovuto determinare – tramite il suo direttore generale- le tariffe del servizio e così traslare gli oneri dell’imposta sui pazienti e non sui medici.
Avverso tale sentenza ricorreva l’ASL dinanzi alla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.
L’Azienda Sanitaria si doleva, innanzitutto, del fatto che la sentenza impugnata avesse escluso che fosse a carico dei medici la traslazione sui pazienti dell’onere economico relativo all’IRAP. Si doleva, altresì, che la sentenza stessa avesse trascurato la circostanza che l’atto aziendale 30.05.2002 e il contratto decentrato 17.03.203, che lo ha poi recepito, imponevano ai medici il computo dell’IRAP e l’attribuzione della stessa a carico dei soggetti che richiedevano la prestazione.
La Corte, nel ritenere infondate tutte le doglianze dell’Azienda Sanitaria, rigettava il Ricorso rilevando preliminarmente come soggetto passivo dell’imposta in discorso fosse senza dubbio la ASL, rientrando, peraltro, l’Attività Libero Professionale Intramuraria nello schema generale del lavoro subordinato.
Gli stessi Giudici, scendendo nello specifico, osservavano come, se anche il contratto collettivo decentrato prevede che l’onere del pagamento dell’imposta debba gravare sui pazienti, le tariffe del servizio reso siano nella disponibilità della ASL e non dei medici. Infatti, la stessa Corte rammentava che “l’articolo 6 del regolamento ALPI prevede il potere del Direttore generale di (ri)determinare le tariffe sulla base delle voci di costo, mentre non è in potere dei medici di modificare le tariffe”. Per tale ragione i medici non potevano in alcun modo trasferire sui pazienti l’IRAP (altrimenti avrebbero violato le tariffe, alla cui applicazione erano invece tenuti).
Per altro verso, l’onorario del medico è concordato e non è modificabile unilateralmente dalle parti (e l’atto aziendale, richiamato dall’ASL in uno dei motivi di Ricorso, con il quale si invitavano i medici a tener conto degli oneri fiscali, in difetto di modificazione aziendale delle tariffe, non potrebbe che integrare una rimodulazione in pejus degli onorari dei medici). Il motivo su quest’ultimo punto, ove si lamenta la violazione dell’atto aziendale e del contratto decentrato che lo aveva recepito, viene dichiarato dalla Corte in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile perché era stata la stessa ASL a rilevare che trattasi di atti di diritto privato e come tali, quindi, estranei al sindacato della Corte, che non può avere ad oggetto la violazione o la falsa interpretazione delle disposizioni in esse contenute, ma al più delle disposizioni (nella specie neppure invocate in modo specifico in relazione ai singoli criteri violati) del codice civile in tema di interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali.
La comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) implicava la necessità di modificare le tariffe, ma non importava anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali; né essi avevano il potere di incidere sulle tariffe.
Per i Giudici, resta quindi esclusa la possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto di imposta dalla ASL ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario di che trattasi, essendo meri subordinati del sostituto di imposta IRAP. In tema, la stessa Corte (Sez. L, Sentenza n. 20917 del 2013; Sez. L, Sentenza n. 8533 del 2012) aveva già ritenuto che l’onere dell’IRAP fosse a carico esclusivo dell’azienda che poteva solo trasferire sui pazienti il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo per converso escluso che la disciplina del contratto aziendale potesse configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all’aliquota IRAP dovuta dall’azienda.