Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto al medico che ha svolto le funzioni di “primario”, senza conferimento dell’incarico con apposito provvedimento del Direttore Generale o di quello sanitario, non solo il diritto all’indennità di sostituzione della Dirigenza medica ma anche il diritto alle differenze retributive tra dirigente medico di II livello e dirigente medico di I livello, relativamente alla retribuzione di posizione.

A cura dell’Avv. Salvatore Russo

La vicenda trae origine dalla posizione di un sanitario che asseriva di aver svolto in fatto le mansioni di Dirigente facente funzione dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia a seguito del pensionamento del precedente Dirigente e conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Regionale chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento delle citate mansioni premiali.

Preliminarmente, il Giudice del Lavoro rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Azienda Sanitaria. Atteso che il periodo invocato andava dal settembre 2005 al dicembre 2010, il ricorrente dimostrava, con una serie di lettere di messa in mora (inviate nel 2006, nel 2009 e nel 2011), che aveva validamente interrotto il decorso del termine.

Nel corso del giudizio veniva, altresì, raggiunta la prova sull’avvenuto svolgimento in fatto delle mansioni di dirigente responsabile dello U.O.C. di Pneumatologia, nonostante l’Azienda Sanitaria avesse, fin dal principio, negato di aver attribuito al sanitario alcun incarico di direzione dell’U.O.C. In particolare, alla luce delle risultanze testimoniali era emerso che già dal 2005 il ricorrente fosse dirigente responsabile e il coordinamento, nonché la direzione, del reparto in questione fossero di spettanza dello stesso sanitario. Infatti, lo stesso precedente Dirigente dell’U.O.C. confermava in giudizio di aver affidato al ricorrente la supervisione delle attività nell’unità operativa.

Anche dalla produzione documentale, in via istruttoria, era emerso che la stessa Azienda Sanitaria Regionale, in numerose comunicazioni indirizzate al ricorrente, lo qualificava proprio come “Dirigente Responsabile U.O.C. Pneumatologia”.

Il Giudice, alla luce di tutte le risultanze istruttorie, concludeva affermando come il sanitario avesse realmente svolto il ruolo di primario per tutto periodo e per dirimere la controversia, lo stesso organo giudicante, faceva riferimento al comma 4 dell’art. 18 CCNL dell’08.06.2000 che disciplina il caso in cui il “primario” sia cessato dal rapporto di lavoro (essendo il precedente Dirigente andato in pensione). Tale norma contrattuale stabilisce, però, che la sostituzione può durare al massimo 12 mesi, termine entro il quale l’azienda deve attivare le procedure concorsuali per coprire il posto vacante. Decorsi i 12 mesi al sostituto, non potendo essere riconosciute le mansioni superiori (come stabilito dal successivo comma 7 dello stesso articolo), andrebbe corrisposta al medico la retribuzione di posizione propria del livello superiore atteso che l’incarico di sostituzione è stato svolto in assenza di formale incarico. Il Giudice continuava chiarendo che per i primi 12 mesi, invece, al sanitario sarebbe spettato il pagamento dell’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18.

Alla luce di una siffatta esposizione, l’Azienda Sanitaria Regionale veniva, pertanto, condannata al pagamento delle differenze di retribuzione di posizione tra il II ed il I livello dirigenziale in favore del sanitario ricorrente ai sensi del comma 4 art. 18 CCNL nonché al pagamento delle mensilità, per il primo anno, della indennità di cui al comma 7 del medesimo articolo.