Speciale Sanità

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in ambito di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), il soggetto passivo dell'IRAP è la ASL; infatti, la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell'ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe; ne deriva che la comunicazione ai medici dell'esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all'IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l'onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.

A cura dell’Avv. Salvatore Russo

Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto al medico che ha svolto le funzioni di “primario”, senza conferimento dell’incarico con apposito provvedimento del Direttore Generale o di quello sanitario, non solo il diritto all’indennità di sostituzione della Dirigenza medica ma anche il diritto alle differenze retributive tra dirigente medico di II livello e dirigente medico di I livello, relativamente alla retribuzione di posizione.

A cura dell’Avv. Salvatore Russo

Il Tribunale di Taranto ha condannato una struttura sanitaria a risarcire il danno patito da un minore per la degenerazione di un’appendicite acuta non tempestivamente diagnosticata. Il Giudice richiama esplicitamente il principio (più volte ribadito dalla Cassazione) secondo cui in tema di responsabilità medica ed in particolare del relativo nesso causale, in sede civile, la causalità va valutata secondo la regola della preponderanza dell’evidenza ovvero “del più probabile che non”: per ricollegare un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale di “rilevante probabilità”, nel senso che il comportamento commissivo/omissivo del sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti.

A cura dell’Avv. Salvatore Russo

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4540/2016 ha chiarito che non si impone, sempre e comunque, alla struttura sanitaria ed al medico strutturato (che abbia correttamente operato in base agli strumenti diagnostici a sua disposizione) di indirizzare il paziente ad un centro ecografico di più elevata specializzazione, ma soltanto ove le apparecchiature tecniche non siano adeguate allo scopo; ossia - nella specie - non fossero tali da fornire una risposta corretta e completa in ordine alla diagnosi morfologica del feto diversamente da altri strumenti ecografici presenti in strutture sanitarie diverse.

A cura dell’Avv. Salvatore Russo

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 565/2016 del 10 febbraio 2016, nel riformare la decisione di primo grado, ha chiaramente affermato che, se è vero che l’accordo collettivo subordina l’interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola dell’accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.

A cura dell’Avv. Salvatore Russo