Il Tribunale del Lavoro di Roma ha stabilito che il servizio svolto durante il periodo di precariato deve essere a tutti gli effetti ritenuto utile ai fini del computo dei cinque anni di servizio prestati per ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune
A cura dell’Avv. Salvatore Russo
I giudici, con quattro sentenze, hanno infatti disposto la piena valutazione del servizio pre-ruolo svolto su posti di sostegno, ai fini del trasferimento su comuni discipline d’insegnamento computando integralmente il servizio a tempo determinato.
Con quattro sentenze dello stesso tenore, il Tribunale della capitale ha dato piena ragione alle tesi patrocinate dall’Anief – attraverso gli avvocati Salvatore Russo, Ida Mendicino, Fabio Ganci e Walter Miceli – dopo aver appurato che “la mancata parificazione fra l’attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di sostegno e quella svolta come “supplente”, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE).
I giudici hanno rilevato, infatti, che “per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo determinato, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”. Questo, del resto, è un principio ribadito dalla Corte di Giustizia Europea che ha più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici.
Con le sentenze, il Miur risulta totalmente soccombente in giudizio e viene condannato a concedere il trasferimento su posto comune, computando correttamente il servizio a tempo determinato svolto dai ricorrenti, ma anche al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di 10mila euro oltre accessori.
Pubblicato da Orizzonte Scuola dell’11 novembre 2016