Rassegna Stampa Studio Legale Russo

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza dello scorso 18 marzo n. 2488/2015, ribadisce il principio di non discriminazione tra docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e rispettivo personale di ruolo, attribuendo alla docente appellata il diritto a vedersi riconosciuta la medesima retribuzione spettante ai lavoratori a tempo indeterminato in applicazione del CCNL di categoria.

Commento a cura dell'Avv. Salvatore Russo

Il comma 1, art. 12 del ddl Scuola sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, escludendo dalla stipula di contratti a tempo determinato il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, che hanno maturato o andranno a maturare oltre 36 mesi, anche non consecutivi, per la copertura di posti vacanti e disponibili. Tuttoscuola chiede parere sulla legittimità di tale previsione normativa all'Avv. Salvatore Russo.

Il meccanismo utilizzato per l'esclusione dalle immissioni in ruolo previste dal ddl Scuola è quello chirurgico della deroga alla normativa vigente, e proprio sulla legittimità dell'utilizzo di questo particolare strumento Tuttoscuola ha chiesto un parere all'avvocato Salvatore Russo, esperto di diritto scolastico di Roma.